Dallo scorso 21/04/2013 è prevista la possibilità, per i professionisti, di esercitare la propria attività anche in forma societaria; in particolare, con il recente DM 34/2013 il Ministero ha stabilito che:
la STP dovrà iscriversi, in primo luogo, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, in una sezione speciale del Registro delle imprese; in secondo luogo, in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;
per le STP multidisciplinari, rileva l’attività individuata come “prevalente” nello statuto/atto costitutivo;
la società, all’atto del conferimento dell’incarico, è tenuta a comunicare al cliente, per iscritto, l’elenco dei soci professionisti e dei soci non professionisti;
la partecipazione a più STP, ancorché multidisciplinari, è incompatibile per tutta la durata dell’ iscrizione all’ordine di appartenenza;