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Qualora il datore di lavoro ritardi indebitamente il collocamento a riposo anticipato del dipendente che ne abbia diritto, non si determina per ciò stesso un danno da usura psico-fisica con diritto del lavoratore al risarcimento, sia perché non corrisponde a standards sociali riconosciuti la tesi che il prolungamento dell'attività lavorativa sia di per sé fonte di pregiudizio per la salute, sia perché per ottenere il risarcimento non è sufficiente dedurre il fatto elusivo, ma occorre provare il concreto pregiudizio subito. Questa la precisazione della Corte di Cassazione sezione lavoro, nella sentenza N. 6727 del 18 Marzo 2013.