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Per le Sezioni Unite della Cassazione, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards , ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente. L’Amministrazione finanziaria, nel titolo impositivo, deve quindi argomentare le ragioni che hanno disatteso le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 4166 del 20 febbraio 2013.