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La Corte di Cassazione ha dichiarato non penalmente rilevante la condotta di commercializzazione di supporti elettronici multimediali privi del marchio SIAE, per l'epoca antecedente al 21 aprile 2009. Vengono richiamate in commento le sentenze nn. 49385/2009 e 42429/2010, relative a utilizzo di software pirata da parte di libero professionista, che confermano l’inapplicabilità della norma penale a tale soggetto, poiché la legge sul diritto d’autore ne punisce la detenzione “a scopo imprenditoriale o commerciale” e l’attività libero professionale non rientra in tale ambito. Questa la sintesi della sentenza n. 4122 della Corte di Cassazione penale del 28 Gennaio 2013.