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Non è possibile configurare la distrazione dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto dell'impresa successivamente fallita se contestualmente non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quantomeno quei fattori aziendali in grado di generare l'avviamento. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria n. 3817 del 24 Gennaio 2013.