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Relativamente alla possibile impugnazione in sede giurisdizionale delle determinazioni in senso negativo espresse dal Direttore Regionale delle Entrate agli interpelli disapplicativi ex art. 37 bis comma 8 d.P.R. 600/1973, superando precedenti orientamenti giurisprudenziali si ribadisce che il mancato esercizio della facoltà di impugnazione non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Questa la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 17010 del 5 Ottobre 2012.