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In caso di cessione d’azienda nell’ambito dell’accertamento del valore d’avviamento, ai fini dell’imposta di registro, potranno essere adottati dall’Ufficio finanziario, tutti i metodi ritenuti adeguati alla rettifica del suddetto valore. Ciò significa che l’Ufficio non deve ritenersi legato alla metodologia prevista ai fini dell’accertamento con adesione, ex art. 2, co. 4, d.P.R. n. 460/1996, a condizione che siano allegati al titolo impositivo tutti gli elementi indiziari che hanno spinto parte erariale a utilizzare metodi alternativi, in luogo di quello più sopra indicato, in modo da porre il contribuente in grado di esercitare un'efficace difesa. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile nell'Ordinanza n. 4931 del 27 Marzo 2012.