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La sentenza ribadisce quanto già espresso, in tema di diniego all’interpello, dalla nota sentenza Cass. civ, n. 8663/2011 in cui si enunciano due princìpi di diritto: a) le determinazioni negative del Direttore Regionale delle Entrate sono equiparate a diniego di agevolazioni fiscale e pertanto sono impugnabili dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale; b) la mancata impugnazione di tale atto comporta l'intangibilità dello stesso, con esclusione di contestabilità successiva dell’avviso di accertamento. Inoltre si precisa che la documentazione a corredo dell’istanza deve essere esaustiva poiché, in caso contrario, non sarà neppure possibile impugnare il provvedimento direttoriale, in quanto “improcedibile” . Questo il contenuto della sentenza della corte di Cassazione n. 5843 del 13 Aprile 2012.