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La Legge di Stabilità 2012 ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, i limiti per poter effettuare la liquidazione trimestrale dell’Iva saranno i medesimi di quelli previsti dal Decreto Sviluppo 2011 per l’accesso al regime di contabilità semplificata. Resta però invariato l’assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche, per cui la verifica dei nuovi limiti pari a 400.000 € e a 700.000 € va effettuata con riferimento:
Con questo chiarimento, contenuto nella risoluzione n. 15/E del 13.2.2012, l’Agenzia delle Entrate ha confermato (come illustrato nella nostra CDG n. 235/2011) che se i limiti dimensionali per usufruire delle agevolazioni sopra citate sono gli stessi, continuano ad essere diversi i relativi parametri di riferimento: ai fini Iva il volume d’affari e ai fini delle imposte dirette i ricavi.
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