Per liquidare l’Iva trimestralmente conta il volume d’affari

Per liquidare l’Iva trimestralmente conta il volume d’affari

La Circolare del Giorno n. 38 del 20.02.2012

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Data: 20/02/2012
Tipologia: Circolari


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La Legge di Stabilità 2012 ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, i limiti per poter effettuare la liquidazione trimestrale dell’Iva saranno i medesimi di quelli previsti dal Decreto Sviluppo 2011 per l’accesso al regime di contabilità semplificata. Resta però invariato l’assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche, per cui la verifica dei nuovi limiti pari a 400.000 € e a 700.000 € va effettuata con riferimento:

  • al volume d’affari dell’anno precedente per verificare se è possibile effettuare le liquidazioni Iva trimestrali;
  • ai ricavi dell’anno precedente per verificare se è possibile tenere la contabilità semplificata.

Con questo chiarimento, contenuto nella risoluzione n. 15/E del 13.2.2012, l’Agenzia delle Entrate ha confermato (come illustrato nella nostra CDG n. 235/2011) che se i limiti dimensionali per usufruire delle agevolazioni sopra citate sono gli stessi, continuano ad essere diversi i relativi parametri di riferimento: ai fini Iva il volume d’affari e ai fini delle imposte dirette i ricavi.



SKU FT-15861 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2012