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Entro il 31 gennaio 2012 i soggetti che hanno proceduto a conservare i documenti fiscali con modalità digitale, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’impronta digitale dell’archivio informatico.
In questo modo i dati contenuti nell’archivio informativo saranno sigillati, e non sarà possibile modificarli o sostituirli. Infatti, la loro eventuale correzione comporterebbe la generazione di un’impronta diversa rispetto a quella trasmessa.
La comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico dovrà contenere le seguenti informazioni:
• i dati identificativi del soggetto interessato, del responsabile della conservazione, e del soggetto da quest’ultimo eventualmente delegato;
• l’elenco dei documenti cui l’impronta si riferisce;
• il luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta dell’archivio;
• la marca temporale apposta all’archivio.
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